Famiglia.png
La legge si occupa di molti ambiti della vita delle famiglie. Non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche le relazioni: per esempio, diritti e doveri di una coppia sposata, della coppia nei confronti dei figli, oppure i rapporti fra parenti. Per gli aspetti patrimoniali, la legge rileva per prima cosa il regime scelto della famiglia, che può essere la comunione dei beni, oppure la divisione dei beni. Nel primo caso la coppia condivide alcuni beni, che diventano patrimonio comune a entrambi i coniugi, mentre nel secondo caso i due coniugi mantengono la proprietà dei rispettivi patrimoni. Ma gli aspetti di natura patrimoniale non si limitano al regime scelto. Riguardano gli obblighi alimentari fra parenti, l’amministrazione del patrimonio di persone ancora minorenni o impossibilitate a farlo, le attività imprenditoriali condotte da una coppia di coniugi e molto altro ancora.
In questo ambito il ruolo del notaio è spesso prezioso.
Con la nostra conoscenza della materia ed esperienza sul campo vi aiutiamo a scegliere per il meglio. Ad assumervi impegni che rispettino sia le disposizioni di legge, sia gli aspetti umani della vostra vita famigliare.
Qui di seguito, vengono illustrate le principali tematiche del diritto di famiglia di interesse notarile.



La parentela è il vincolo che esiste tra individui che discendono dalla stessa persona.

Giuridicamente si definisce:

  • parentela in linea retta: quella esistente tra le persone di cui l’una discende dall’altra (ad esempio, padre e figlio);
  • parentela in linea collaterale: quella esistente tra le persone che, pur avendo un avo in comune, non discendono l’una dall’altra (ad esempio, i fratelli e le sorelle).

Questa distinzione rileva ai fini del calcolo del grado della parentela stessa. In particolare:

  • nella linea retta: il grado di parentela è dato dal numero delle generazioni, senza però contare quella più anziana (ad esempio, padre e figlio sono tra loro parenti di primo grado);
  • nella linea collaterale: il grado di parentela è dato dal numero delle generazioni da una persona all’avo comune e da questi all’altra persona, senza però contare l’avo comune (ad esempio, fratelli e sorelle sono tra loro parenti di secondo grado).

È quindi bene fugare l’equivoco in cui molto spesso si cade nel linguaggio comune: ad esempio, i così detti “cugini di primo grado” in realtà sono tra loro parenti di quarto grado.

Il grado di parentela è importante in quanto, in linea generale, la legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado. Questo significa, ad esempio, che persone legate fra loro da una parentela più remota non vantano fra loro alcuna pretesa legittima nelle rispettive successioni.

Grazie alle recenti norme in materia di riconoscimento dei figli naturali, il nostro codice civile stabilisce espressamente che:

  • la parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo;
  • tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico.

Di conseguenza, al giorno d’oggi, non esiste più alcuna differenza tra figli nati dentro e fuori il matrimonio dei genitori, sia sotto l’aspetto personale sia sotto l’aspetto patrimoniale.

È il vincolo che intercorre tra un coniuge e i parenti dell’altro.

Come per la parentela, anche per l’affinità è possibile distinguere più linee e gradi. Più precisamente, nella linea e nel grado in cui taluno è parente di uno dei coniugi, egli è affine dell’altro coniuge (ad esempio, genero e suocera sono tra loro affini in linea retta di primo grado).

Di conseguenza, l’affinità è per definizione un istituto collegato al matrimonio: la recente riforma in materia di filiazione, pertanto, non ha minimamente inciso sulla relativa disciplina.

La capacità giuridica è la capacità di essere titolari di rapporti giuridici e si acquista al momento della nascita. Da tale momento un soggetto può essere titolare di diritti e di obblighi.

Diversa è la capacità di disporre di tali diritti ed obblighi, per acquisire la quale occorre che il soggetto abbia acquisito una certa consapevolezza delle proprie azioni: con la maggiore età, fissata a 18 anni, si acquista la capacità di compiere tutti gli atti (salvi alcuni casi specifici per i quali è stabilita un’età diversa).

I minori di età, pertanto, non sono capaci di disporre dei propri diritti e sono sottoposti alla responsabilità dei genitori; ove questi ultimi manchino o non possano esercitare la potestà sui minori, si apre la tutela con la nomina di un tutore che amministra i beni del minore.

Nel caso di persone maggiorenni che non possano provvedere ai propri interessi, la legge prevede:

  • il procedimento di interdizione per i soggetti che per malattia o per altri motivi, si trovano in condizioni abituali (permanenti) di infermità di mente tali da renderli incapaci totalmente di provvedere ai propri interessi. Viene quindi nominato un tutore che provvede alla cura degli interessi dell'interdetto.
  • Per il maggiorenne che, pur essendo infermo di mente, ma il cui stato mentale non sia talmente grave da far luogo alla interdizione, è prevista l'inabilitazione. Attraverso questa procedura, il soggetto può compiere da solo gli atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione mentre per gli atti di straordinaria amministrazione (ad esempio: vendita di un immobile; stipula di un mutuo) deve essere assistito da un curatore (e, talvolta, anche essere autorizzato dal giudice tutelare). Un regime analogo a quello applicabile all'inabilitato si applica al minore che sia stato autorizzato a contrarre matrimonio prima dei diciotto anni.

In ogni caso in cui si debbano compiere atti patrimoniali relativi a minori o comunque ad incapaci, i soggetti che assistono o amministrano i beni degli incapaci, devono prestare la massima attenzione a tenere un comportamento conforme a legge. Può accadere, ad esempio, che vengano assunti impegni in nome e per conto di soggetti incapaci in modo non conforme alla legge: si tratta di comportamenti illegittimi e pericolosi in quanto non solo non vincolano il soggetto incapace nei confronti del terzo, ma espongono il soggetto rappresentante a precise e gravi responsabilità sia nei confronti dell’incapace, sia nei confronti del terzo.

Nella gestione di beni di incapaci il notaio, grazie alla sua preparazione specifica sull’argomento, può suggerire le soluzioni più appropriate a seconda delle esigenze specifiche.

Cos'è

L’amministrazione di sostegno è un istituto al quale possono ricorrere le persone che si trovano nell’incapacità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, per effetto di una menomazione:

  • fisica;
  • psichica.

In generale, quindi, l’amministrazione di sostegno è una misura meno grave rispetto alla interdizione e rappresenta un istituto moderno e sufficientemente elastico a tutela dei soggetti disabili, che tiene conto dell’esigenza di rispettare e valorizzare la loro residua capacità di agire.

Come si costituisce

L’amministrazione di sostegno si attiva mediante ricorso al giudice tutelare, il quale, assunta ogni opportuna informazione, provvede con decreto, con il quale viene designato l’amministratore di sostegno e definito l’oggetto del suo incarico.

E' molto importante la scelta dell’amministratore di sostegno: deve avvenire con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona del beneficiario, la scelta potrà pertanto cadere sul coniuge, sul convivente, su altro parente fino al quarto grado, ma anche su un estraneo. Chiunque può designare il proprio amministratore di sostegno in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. È anche possibile designare, mediante testamento, un determinato soggetto amministratore di sostegno del proprio figlio.

Con le stesse modalità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, è possibile inoltre revocare gli amministratori di sostegno già designati.

La designazione fatta con atto pubblico ha un grande valore, in quanto è vincolante per il giudice tutelare: questi può infatti disattenderla soltanto ove ricorrano gravi motivi.

Effetti

Colui che è sottoposto ad amministrazione di sostegno non perde completamente la propria capacità di agire, ma soltanto in relazione ad alcuni specifici atti.

In particolare, l’amministrato:

  • deve essere assistito o rappresentato dall’amministratore di sostegno nel compimento degli atti espressamente indicati nel decreto del giudice tutelare;
  • conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno.

L’amministrazione di sostegno è quindi uno strumento estremamente duttile: esso viene infatti configurato caso per caso, secondo le peculiarità ricorrenti nella specifica ipotesi.

In ogni caso, il beneficiario dell’amministrazione di sostegno conserva comunque la capacità di:

  • compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana;
  • fare testamento, purché capace di intendere e di volere al momento della redazione;
  • sposarsi;
  • riconoscere i propri figli.

IL RUOLO DEL NOTAIO

Ci si può rivolgere al notaio per la designazione dell’amministratore di sostegno che si effettua con atto pubblico o scrittura privata autenticata e risulta vincolante per il giudice che può disattenderla solo in presenza di gravi motivi. Anche nella gestione del patrimonio dell’amministrato, il notaio svolge un ruolo importante: verifica la capacità di agire dell’amministrato e controlla l’identità e i poteri dell’amministratore di sostegno in relazione ad ogni specifico atto, inoltre può predisporre direttamente o dare assistenza per presentare il ricorso di volontaria giurisdizione.

 

Cos'è

L’adozione è una figura giuridica di origine antica, che consentiva ad un soggetto che non aveva eredi di "sceglierne" uno. Nel tempo le regole in materia di adozione sono cambiate molto: oggi la legge prevede diverse figure di adozione e norme molto particolari regolano l’adozione dei minori di età allo scopo di tutelare il minore, anche nel periodo che precede l’adozione vera e propria.

Come si effettua

La legge prevede requisiti specifici per i soggetti che intendono adottare un minore: deve trattarsi di coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni e deve trattarsi di persone che siano idonee a educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare. Anche l’età deve essere presa in considerazione: tra adottanti ed adottato deve esservi una differenza di età minima e massima.

Il procedimento di adozione è articolato: la legge prevede provvedimenti temporanei o provvisori per far fronte alle esigenze più immediate di minori in stato di difficoltà e, successivamente, una procedura per fasi successive che porta solo alla conclusione alla adozione vera e propria. Durante il procedimento di adozione si allentano i legami tra minore adottando e famiglia di origine (la potestà/responsabilità genitoriale è sospesa e il tribunale nomina un tutore al minore).

Altre norme regolano l’adozione internazionale, l’adozione in casi particolari e l’adozione di persone maggiori di età. Si tratta di un settore molto delicato sul quale è sempre consigliabile una grande cautela per evitare di intraprendere procedure che possono rivelarsi non corrette a seguito di informazioni inadeguate.

Effetti

Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti dei quali assume e trasmette il cognome. L’equiparazione tra adottato e figlio legittimo è rilevante anche in materia di successione ereditaria.

Abitazione, contribuzione alla vita domestica, mantenimento in caso di bisogno del convivente, contratto d’affitto e regime patrimoniale dei beni acquistati insieme sono tra i principali aspetti che i conviventi possono decidere di disciplinare nella famiglia di fatto attraverso i contratti di convivenza.

Qualora si intenda iniziare una convivenza o sorga l'esigenza di "programmarne" lo svolgimento, ad esempio in fase d'acquisto di un immobile o nell'ambito di una successione, attraverso la consulenza del notaio viene costruito un contratto su misura in base alle proprie esigenze.

Cosa sono

I contratti di convivenza sono accordi con cui la coppia definisce le regole della propria convivenza, attraverso la regolamentazione dei rapporti patrimoniali della stessa ed alcuni limitati aspetti dei rapporti personali (ad es. la designazione dell'amministratore di sostegno). L’accordo può essere usato anche per disciplinare le conseguenze patrimoniali della cessazione della convivenza.

Possono essere stipulati da tutte le persone che, legate da vincolo affettivo, decidono di vivere insieme stabilmente (c.d. convivenza more uxorio). Più precisamente, ci si riferisce all’unione di vita stabile tra due persone legate da affetto che decidono di vivere insieme al di fuori del legame matrimoniale o perché è loro preclusa la possibilità di sposarsi (ad esempio, due conviventi dello stesso sesso) o perché è loro precisa volontà quella di non soggiacere al vincolo matrimoniale.

IL RUOLO DEL NOTAIO

Si tratta di un contratto che può essere redatto dal notaio a cui le parti si rivolgono per ottenere un risultato, cucito addosso alle proprie specifiche esigenze, qualora si intenda iniziare una convivenza o sorga l'esigenza di "programmarne" lo svolgimento, ad esempio in fase d'acquisto di un immobile o nell'ambito di una vicenda successoria. Ovviamente, non si tratta di atti "fac simile", ma occorrerà verificare insieme le esigenze specifiche della coppia per disciplinare i diversi aspetti patrimoniali, consentendo di tutelare in questo modo, nero su bianco, la parte debole della coppia.

Effetti

È possibile disciplinare i diversi aspetti patrimoniali che riguardano:

  • le modalità di partecipazione alle spese comuni, e quindi la definizione degli obblighi di contribuzione reciproca nelle spese comuni o nell'attività lavorativa domestica ed extradomestica;
  • i criteri di attribuzione della proprietà dei beni acquistati nel corso della convivenza (potendo addirittura definire un sorta di regime di comunione o separazione);
  • le modalità di uso della casa adibita a residenza comune (sia essa di proprietà di uno solo dei conviventi o di entrambi i conviventi ovvero sia in affitto);
  • le modalità per la definizione dei reciproci rapporti patrimoniali in caso di cessazione della convivenza al fine di evitare, nel momento della rottura, discussioni e rivendicazioni;
  • la facoltà di assistenza reciproca, in tutti i casi di malattia fisica o psichica (o qualora la capacità di intendere e di volere di una delle parti risulti comunque compromessa), o la designazione reciproca ad amministratore di sostegno.

Dal contratto di convivenza nascono dei veri e propri obblighi giuridici a carico delle parti che lo hanno sottoscritto. Pertanto la violazione di taluno degli obblighi assunti con il contratto di convivenza legittima l'altra parte a rivolgersi al giudice per ottenere quanto le spetta. La durata "naturale" del contratto di convivenza coincide con la durata del rapporto di convivenza. E' logico quindi subordinare gli effetti del contratto alla permanenza del rapporto di convivenza.

Ciò non toglie che vi siano alcuni accordi destinati a produrre i loro effetti proprio a partire dalla cessazione del rapporto di convivenza: si pensi a tutti gli accordi che fissano le modalità per la definizione dei reciproci rapporti patrimoniali in caso di cessazione della convivenza. Se nel contratto sono contenuti anche accordi di questo tipo, alla cessazione del rapporto di convivenza, il contratto continuerà a trovare applicazione proprio per disciplinare la fase di definizione dei rapporti patrimoniali e la divisione dei beni comuni.

Sono ritenute ammissibili clausole volte alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali inerenti il mantenimento, l'istruzione e l'educazione dei figli, posto che incombe su entrambi i genitori l' obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole. Si tratterebbe, comunque, di clausole sempre suscettibili di essere revocate e modificate se ciò fosse richiesto al fine di perseguire l'interesse dei figli (da considerarsi sempre preminente rispetto all'interesse dei conviventi al rispetto degli accordi tra gli stessi intervenuti).

La facoltà di recesso

Le parti possono riservarsi, con apposite clausole inserite nel contratto di convivenza, la facoltà di recesso. L'esercizio della facoltà di recesso potrà, a seconda di quanto pattuito dalle parti:

  • essere totalmente libero ovvero essere subordinato al verificarsi di determinati eventi o condizioni;
  • essere gratuito o essere subordinato al pagamento, all'altra parte, di un corrispettivo (multa penitenziale).

Per regolare i loro rapporti patrimoniali i coniugi possono scegliere fra varie opzioni. Il regime patrimoniale legale dei coniugi, in mancanza di scelta e quindi di diversa convenzione, è costituito dalla comunione legale; i coniugi possono stipulare apposita convenzione matrimoniale per scegliere un regime diverso, come ad esempio la separazione dei beni.

Altre regole particolari sono previste per il fondo patrimoniale, con il quale ciascuno o ambedue i coniugi o un terzo possono destinare alcuni beni a far fronte ai bisogni della famiglia.

È importante confrontarsi con il proprio notaio di fiducia: egli infatti ha una conoscenza specifica della materia ed è in grado di consigliare ed informare specificamente sui vantaggi e svantaggi di ciascun regime patrimoniale.

Cos'è

La comunione legale è il regime patrimoniale della famiglia in forza del quale i beni acquistati durante il matrimonio sono comuni a entrambi i coniugi, anche se è intervenuto solo uno all’atto di acquisto. Per disporre dei beni comuni occorre sempre il consenso di entrambi.

Come si costituisce

In mancanza di una scelta diversa dei coniugi, si costituisce per legge al momento del matrimonio. Il regime di comunione si instaura automaticamente al momento dell’acquisto del bene (c.d. comunione immediata).

La comunione legale può riguardare:

  • gli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio;
  • le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio;
  • gli utili e gli incrementi delle aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite prima del matrimonio.

Quando, invece, il regime di comunione dei beni riguarda solo i beni che residuano al momento dello scioglimento della comunione legale si parla di comunione de residuo e può riguardare:

  • i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi;
  • i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi;
  • le aziende gestite da uno dei coniugi e costituite dopo il matrimonio;
  • gli incrementi delle aziende gestite da uno dei coniugi e costituite prima del matrimonio.

Vi sono, poi, i beni personali che sono e restano di proprietà esclusiva di ciascuno dei coniugi e cioè:

  • i beni di cui ciascun coniuge era proprietario prima del matrimonio;
  • i beni acquistati dopo il matrimonio per effetto di donazione o successione;
  • i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge;
  • i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge;
  • i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione per perdita della capacità lavorativa;
  • i beni acquistati con il prezzo del trasferimento di beni personali o con il loro scambio. In questo caso i beni personali possono essere sostituiti con altri beni che non cadono in comunione, ma occorrono i seguenti requisiti:
    • il coniuge acquirente deve rendere un’apposita dichiarazione nell’atto di acquisto;
    • qualora l’acquisto riguardi beni immobili o mobili registrati, anche l’altro coniuge deve intervenire all’atto.

L’amministrazione dei beni della comunione spetta ai coniugi, che la esercitano con modalità diverse a seconda dell’importanza dell’atto da compiere. In particolare:

  • gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti separatamente da ciascun coniuge;
  • gli atti di straordinaria amministrazione devono essere compiuti congiuntamente da entrambi i coniugi.

Creditori

Altro importante aspetto riguarda la responsabilità per gli eventuali debiti.

I beni della comunione rispondono direttamente:

  • per gli oneri gravanti su di essi al momento dell’acquisto;
  • per le obbligazioni contratte separatamente dai coniugi, nell’interesse della famiglia;
  • per le obbligazioni contratte congiuntamente dai coniugi.

I beni della comunione, invece, rispondono sussidiariamente:

  • per le obbligazioni contratte separatamente dai coniugi, per interessi estranei alla famiglia.

Responsabilità sussidiaria significa che i creditori devono soddisfarsi prima di tutto sui beni personali del coniuge loro debitore: ma in caso di insufficienza possono aggredire anche i beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato.

Scioglimento

Lo scioglimento della comunione legale si verifica per le seguenti cause:

  • morte di uno dei coniugi;
  • fallimento di uno dei coniugi;
  • annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • separazione personale;
  • scelta della separazione dei beni, mediante apposita convenzione.

IL RUOLO DEL NOTAIO

I coniugi possono, quindi, passare dal regime della comunione legale al regime della separazione dei beni, mediante una convenzione stipulata per atto pubblico ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni, che verrà annotata a margine dell’atto di matrimonio.

Cos'è

La separazione dei beni è il regime patrimoniale della famiglia in virtù del quale ciascun coniuge conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.

La separazione dei beni non ha nulla a che vedere con la separazione personale consensuale o giudiziale e non incide in alcuno modo su i diritti (anche ereditari) del coniuge.

Come si costituisce

La separazione dei beni opera solo in presenza di apposita scelta in tal senso da parte dei coniugi che può essere avvenire in due modi:

  • al momento del matrimonio, mediante dichiarazione inserita nell’atto di celebrazione del matrimonio;
  • in qualsiasi momento successivo al matrimonio, mediante la stipula di una convenzione matrimoniale (un vero e proprio contratto).

IL RUOLO DEL NOTAIO

In quest’ultima ipotesi, la convenzione viene stipulata per atto pubblico ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni, e verrà annotata a margine dell’atto di matrimonio

L’amministrazione dei beni spetta ai coniugi separatamente, ciascuno in relazione ai beni di cui è titolare esclusivo.

Creditori

Altro aspetto da considerare è quello della responsabilità per gli eventuali debiti. Essa grava separatamente su ciascuno dei coniugi: questo significa che i creditori possono soddisfarsi solo sui beni del coniuge loro debitore, senza possibilità di aggredire i beni dell’altro coniuge.

Cos'è

Oltre a scegliere tra comunione legale o separazione dei beni, i coniugi possono anche scegliere se costituire un fondo patrimoniale. Il fondo patrimoniale è un particolare tipo di convenzione attraverso la quale determinati beni possono essere destinati a far fronte ai bisogni della famiglia: ciò significa che il fondo patrimoniale è un patrimonio destinato ad uno specifico scopo.

Come si costituisce e con che cosa si costituisce

Possono essere compresi nel fondo solo:

  • beni immobili;
  • beni mobili registrati;
  • titoli di credito.

Conferire beni in fondo patrimoniale significa apporre sui beni stessi un vincolo di destinazione ai bisogni della famiglia, senza che sia necessario un trasferimento di proprietà. Di conseguenza, il conferimento può avvenire in due modi:

  • la proprietà del bene conferito va ad entrambi i coniugi;
  • in alternativa, ciascun coniuge può restare proprietario esclusivo del bene conferito.

La costituzione del fondo patrimoniale può avvenire:

  • da parte dei coniugi;
  • da parte di un terzo. In questo caso, la costituzione del fondo patrimoniale si perfeziona con l’accettazione di entrambi i coniugi.

IL RUOLO DEL NOTAIO

In ogni caso, la costituzione del fondo patrimoniale deve avvenire con la stipula di una convenzione per atto pubblico ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni, che verrà annotata a margine dell’atto di matrimonio e trascritta nei Registri immobiliari.

L’amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale è regolata dalle norme relative all’amministrazione della comunione legale. In particolare, per poter validamente alienare o disporre dei beni del fondo, occorre distinguere due ipotesi:

  • se non vi sono figli minori, occorre il consenso di entrambi i coniugi;
  • se vi sono figli minori, oltre al consenso dei coniugi occorre anche l’autorizzazione del giudice.

IL RUOLO DEL NOTAIO

L’atto di costituzione del fondo può però stabilire regole diverse: di conseguenza, anche in questo caso i consigli del notaio sono importanti per trovare la soluzione più corretta per le proprie esigenze.

Creditori

Il fondo patrimoniale è un patrimonio separato, in quanto destinato alla garanzia di specifici creditori. Infatti, i beni compresi nel fondo possono essere aggrediti solo dai creditori della famiglia: ciò significa che, qualora il creditore sappia che il debito non ha nulla a che vedere con i bisogni della famiglia, non potrà soddisfarsi sui beni del fondo.

Scioglimento

La cessazione del fondo patrimoniale, cioè il venir meno dello stesso, si verifica per le seguenti cause:

  • annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

In tali ipotesi, tuttavia, se vi sono figli minori, il fondo patrimoniale perdura fino al compimento della maggiore età dell’ultimo nato.

È fondamentale per chiunque intenda devolvere i propri beni, disporre consapevolmente del proprio patrimonio secondo le regole previste dalla legge. Il nostro ordinamento stabilisce che una quota di eredità, la legittima, spetta di diritto ai parenti più stretti e di essa bisogna tener conto anche nel redigere il proprio testamento. Così come per chi è “chiamato all’eredità” è importante conoscerne la consistenza in termini di diritti e di oneri anche di carattere fiscale. Di qui la necessità di essere informati e di valutare le modalità con cui accettarla.

Grazie alla sua preparazione specifica in materia, il notaio può aiutare a compiere le scelte più adeguate per affrontare una successione o una donazione senza rischi.

Cos'è

La donazione è il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione. La donazione è quindi un contratto: da ciò discende che, una volta conclusa, essa è di norma irrevocabile ad opera di una delle parti.

Gli elementi essenziali della donazione sono due:

  • lo spirito di liberalità;
  • l’arricchimento del donatario.

Come si costituisce

Elemento essenziale della donazione è la forma: infatti, essa deve essere conclusa per atto pubblico alla presenza di due testimoni; pertanto, l’intervento del notaio è necessario al fine di disporre dei propri beni a titolo di donazione. La necessità dell’atto pubblico si giustifica con l’importanza dell’atto di donazione e per gli effetti sul patrimonio del donante che deve essere, oltre che capace d’intendere di volere, pienamente consapevole dell’atto che sta facendo e di tutte le conseguenze che ne derivano. E’ quindi molto importante la consulenza del notaio per avere tutti i chiarimenti necessari e opportuni.

Effetti

La donazione è uno strumento idoneo a soddisfare molteplici interessi. Infatti, è possibile inserire apposite clausole (c.d. “condizioni” o “oneri”) per soddisfare alcune specifiche esigenze (p.e. ti dono questa casa con l’onere di prestarmi assistenza).

Assai comune è la donazione di un immobile con riserva di usufrutto a vantaggio del donante: ciò significa che il donante si spoglia anticipatamente della proprietà del bene trattenendo per sé l’usufrutto, che si estinguerà automaticamente al momento della morte (o al termine stabilito); il donante che si è riservato l’usufrutto avrà il godimento del bene (p.e. potrà viverci o riscuotere eventualmente l’affitto) ma ne sopporterà anche le spese ordinarie e le eventuali imposte.

La donazione è un atto soggetto a revocazione, per alcune cause tassative di natura etico-sociale. In particolare, può essere revocata:

  • per ingratitudine del donatario: cioè qualora il donatario abbia commesso atti particolarmente gravi nei confronti del donante o del suo patrimonio;
  • per sopravvenienza di figli: cioè qualora il donante abbia figli o discendenti ovvero scopra di averne successivamente alla donazione.

La donazione fatta a legittimari del donante è considerata dalla legge un anticipo di eredità: ciò significa che, al momento della morte del donante, essa dovrà essere imputata alla quota riservata.

Tutela degli eredi legittimari

Proprio con riferimento ai rapporti tra la donazione e la futura successione del donante, occorre sapere che la donazione è un atto “a rischio”, che può pregiudicare la successiva circolazione dei beni donati o l’ottenimento di un finanziamento garantito dal bene donato.

La legge, infatti, tutela alcune categorie di familiari (legittimari), riservando agli stessi una quota di eredità (legittima) anche contro una volontà del defunto espressa in una donazione. Questi soggetti sono i discendenti (figli e nipoti), gli ascendenti (genitori, nonni, e così via) e il coniuge: se le donazioni, pur sempre valide ed efficaci, al momento della morte del donante dovessero risultare, dopo calcoli molto complicati, lesive dei diritti di un legittimario, questo potrà agire in giudizio per renderle inefficaci (azione di riduzione).

La tutela del legittimario, inoltre, può coinvolgere anche terzi che abbiano acquistato diritti dal donatario (comprese le banche che per la concessione di un mutuo abbiano ricevuto in garanzia un immobile oggetto di donazione). Infatti, qualora il donatario non abbia beni sufficienti per soddisfare le eventuali pretese del legittimario, si potrà chiedere la restituzione del bene all’acquirente stesso (azione di restituzione), il quale avrà la facoltà di liberarsi con il versamento di una somma corrispondente.

È bene precisare che i legittimari non possono rinunciare al loro diritto di agire in giudizio, finché colui della cui eredità si tratta è ancora in vita, neanche prestando il loro assenso alla donazione; solo quando il donante sarà morto, potranno prestare acquiescenza alla donazione compiuta.

IL RUOLO DEL NOTAIO

In considerazione della complessità dei problemi che possono nascere da una donazione è opportuno farsi consigliare dal notaio che potrà indicare le soluzioni giuridiche che possano evitare futuri, dolorosi contenziosi familiari e rilevanti problemi di commerciabilità dei beni donati. Il notaio ha un ruolo centrale al fine di pianificare gli assetti futuri della famiglia con serenità e consapevolezza. La donazione, visti i suoi effetti sul patrimonio del donante, si effettua per atto pubblico alla presenza di due testimoni.

Cos'è

Con la successione a causa di morte un soggetto subentra ad un altro soggetto in una o più situazioni giuridiche che non si estinguono con la morte.Dal punto di vista dei beni che ne sono oggetto, la successione può essere di due tipi:

  • successione testamentaria: quando è regolata da un testamento
  • successione legittima in mancanza di un testamento, la successione è regolata dalla legge.

Nel caso esista un testamento, ma non disciplini l’intera successione, la stessa sarà in parte testamentaria e in parte legittima.

A taluni soggetti, quali il coniuge, i discendenti e gli ascendenti in mancanza di discendenti, spetta in ogni caso il diritto ad una quota di eredità. Questo diritto alla quota di legittima configura un limite all’autonomia testamentaria e s'inquadra nell'ambito della cosiddetta successione necessaria.

Le imposte di successione

La successione per causa di morte impone una serie di adempimenti anche dal punto di vista fiscale. In particolare, entro un anno dall’apertura della successione, i chiamati a succedere devono presentare al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate la dichiarazione di successione. Tale dichiarazione contiene le generalità dei successori e la descrizione dei beni oggetto della successione, ed è funzionale al pagamento dell’imposta sulle successioni. Si tratta di un adempimento fiscale di fondamentale importanza, in quanto costituisce condizione imprescindibile al fine di poter disporre dei beni ricevuti a causa di morte.

Accettazione dell'eredità

Per acquisire l’eredità occorre accettarla. L’accettazione (che non può riguardare solo una parte dell’eredità) può essere espressa con un ricevuto dal notaio o dal cancelliere del Tribunale del luogo ove il defunto aveva l’ultimo domicilio (e, in caso di eredi minori o incapaci, occorre anche l’autorizzazione del giudice) oppure tacita, cioè desumibile da un comportamento che manifesti la volontà di accettare (per esempio con il trasferimento della residenza nella casa ricevuta in eredità). Se l’erede accetta, subentra al defunto anche nei debiti.

Per questo motivo la legge prevede, con le medesime formalità richieste per l’accettazione espressa, la possibilità di:

  • rinunciare all’eredità, cioè di rifiutarla (con la conseguenza, però, che saranno chiamati all’eredità i discendenti);
  • di accettare con beneficio di inventario (obbligatorio in caso di eredi minori, incapaci, o di persone giuridiche), in modo da non rispondere dei debiti del defunto con il proprio patrimonio personale, ma solo nei limiti del valore di quanto ricevuto in eredità.

IL RUOLO DEL NOTAIO

Grazie alla sua preparazione specifica in materia di successioni, l’intervento del notaio è di estrema importanza in tutti i casi di successione a causa di morte perché:

  • coadiuva i successori nella predisposizione e tempestiva presentazione della dichiarazione di successione;
  • cura la conseguente voltura catastale a favore degli eredi della intestazione dei beni del defunto presso gli uffici catastali;
  • riceve gli atti di notorietà necessari allo svincolo a favore degli eredi di conti correnti o titoli intestati al defunto;
  • cura l’ottenimento delle autorizzazioni giudiziali necessarie in caso di lasciti devoluti a minori o incapaci;
  • riceve gli atti relativi all’acquisto o al rifiuto dell’eredità.

In tutti questi campi, la consulenza del notaio assicura di compiere le scelte più adeguate alle proprie esigenze.

Come funziona in Europa

Per agevolare la conoscenza delle differenti norme che regolano le successioni in Europa, il Consiglio dei Notariati d’Europa (CNUE), con il supporto della Commissione Europea, ha creato il sito www.successions-europe.eu nelle 23 lingue ufficiali dei 28 paesi membri dell’Unione europea. Nel sito, le informazioni necessarie per seguire e comprendere qualsiasi vicenda legata ad una successione, in qualsiasi paese europeo essa si svolga.

Cos'è

Il testamento è un atto revocabile con il quale qualsiasi persona, capace di intendere e volere, dispone delle proprie sostanze per il tempo il cui avrà cessato di vivere.

Nel nostro ordinamento giuridico, vi sono due forme ordinarie di testamento:

  • il testamento olografo;
  • il testamento per atto di notaio.

Il testamento olografo è una scrittura privata per la quale sono necessari alcuni requisiti formali:

  • l’autografia (non può essere scritto al computer, ma deve essere di proprio pugno);
  • la datazione;
  • la sottoscrizione.

Benché molto semplice e di comune utilizzo, questa forma testamentaria presenta alcuni svantaggi:

  • possibilità di distruzione ad opera di terzi;
  • possibilità di smarrimento;
  • possibilità di errori;
  • possibilità di falsificazioni;
  • possibilità di contestazioni circa l’autenticità del documento;
  • difficoltà di interpretazione in caso di disposizioni particolarmente complesse.

Al fine di evitare tali problematiche, è possibile fare ricorso al testamento per atto di notaio: cioè il testamento pubblico che viene ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni e presenta notevoli vantaggi:

  • rigoroso accertamento della volontà del testatore;
  • nessuna possibilità di smarrimento o sottrazione;
  • forza probatoria tipica dell’atto pubblico;
  • garanzia di conformità all’ordinamento giuridico;
  • possibilità di utilizzo anche da parte di chi non potrebbe ricorrere al testamento olografo, quali ad esempio analfabeti, stranieri o impossibilitati a scrivere.

Oltre al testamento pubblico, esiste anche il testamento segreto (non diffuso nella prassi) che, è il testamento scritto dal testatore o da un terzo e consegnato personalmente al notaio (che quindi non ne conosce il contenuto), il quale redige un semplice verbale di ricevimento.

Tutela degli eredi legittimari

La legge tutela alcune categorie di familiari (legittimari), riservando agli stessi una quota di eredità (legittima) anche contro un’eventuale volontà del defunto espressa per testamento. Questi soggetti sono i discendenti (figli e nipoti), gli ascendenti (genitori, nonni, e così via) e il coniuge.

A seconda della esistenza o meno di tali soggetti al momento del decesso, o di alcuni soltanto di essi, la legge prevede, con calcoli a volte molto complicati, quale sia la quota di eredità riservata a costoro, considerando anche i debiti del defunto ed eventuali donazioni da lui effettuate in vita, e quale sia, quindi, la quota di eredità (disponibile) di cui il testatore può disporre liberamente a favore di chi vuole.

C’è, quindi, un limite alla libertà di fare testamento: se il testamento lede i diritti di un legittimario, questo potrà agire in giudizio per renderle inefficaci.

IL RUOLO DEL NOTAIO

È fondamentale, quindi, in questi casi rivolgersi al notaio per evitare futuri, dolorosi contenziosi familiari e, soprattutto, problemi di commerciabilità per i beni oggetto del testamento. Grazie alla specifica competenza in materia successoria, il notaio potrà suggerire, in caso di testamento pubblico, le soluzioni migliori per raggiungere il risultato voluto dal testatore, nel rispetto della normativa vigente, evitando eventuali clausole o disposizioni nulle perché in contrasto con le norme di legge.

Come funziona in Europa

Per agevolare la conoscenza delle differenti norme che regolano le successioni in Europa, il Consiglio dei Notariati d’Europa (CNUE), con il supporto della Commissione Europea, ha creato il sito www.successions-europe.eu nelle 23 lingue ufficiali dei 28 paesi membri dell’Unione europea. Nel sito, le informazioni necessarie per seguire e comprendere qualsiasi vicenda legata ad una successione, in qualsiasi paese europeo essa si svolga.